Decreto Fiscale 2019 – Versione Definitiva

Sotto trovate la versione definitiva del Decreto Fiscale 2019 per la parte riguardante la fatturazione elettronica.

In particolare ci interessa sottolineare due questioni:

  1. Le sanzioni per il ritardo dell’emissione della fattura elettronica saranno ridotte per i primi sei mesi: a) del 100% se verranno comunque inviate entro i termini della liquidazione Iva di pertinenza; b) del 80% se verranno inviate entro i termini della liquidazione Iva del periodo successivo.
  2. Dal 1° luglio il termine per l’invio della fattura sarà di 10 giorni dalla sua data di emissione.

 

Capo II

Art. 10
Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica

1. All’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Per il
primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai
periodi precedenti:
a) non si applicano se la fattura e’ emessa con le modalita’ di cui
al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione
periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 100;
b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la
fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione
della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo
successivo.».

 

Art. 11

Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture

1. All’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera g) e’ inserita la seguente: «g-bis)
data in cui e’ effettuata la cessione di beni o la prestazione di
servizi ovvero data in cui e’ corrisposto in tutto o in parte il
corrispettivo, sempreche’ tale data sia diversa dalla data di
emissione della fattura;»;
b) al comma 4, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «La
fattura e’ emessa entro dieci giorni dall’effettuazione
dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6.».
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1°
luglio 2019.